Assicurazione
Assicurazione (terzo e quarto comma art. 1129)
L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. L’amministratore è tenuto ad adeguare i massimali qualora nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. L’adeguamento non dev’essere inferiore all’importo di spesa deliberato e dev’essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori.