A.P.E. – Contratti di locazione e compravendita NULLI senza certificazione
E’ stata definitivamente approvata dal Senato la legge di conversione del D.L. n. 63/2013. In sede in conversione è stata introdotta una nuova disposizione (il comma 3 bis dell’art. 6 del Dlgs n. 192/2005) la quale prevede che “L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”.
Allegati:
Presidente della Repubblica
DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 – Attestato Prestazione Energetica – Clicca qui
Ministero dello sviluppo economico
Circolare 7 agosto 2013 – Chiarimenti prestazione energetica degli edifici – Clicca qui
Consiglio Nazionale del Notariato
Provvedimento 7.08.2013 – DL 63/2013 – Prime note interpretative relative alla allegazione dell’ape a pena di nullità – Clicca qui