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Certificazione energetica A.P.E.: Domande Frequenti

Set 14, 2013   //   by gnatta   //   Senza categoria  //  Commenti disabilitati su Certificazione energetica A.P.E.: Domande Frequenti

Quando scattano le sanzioni per la vendita senza A.P.E.

  • Cosa rischia il proprietario di un’abitazione che non consegna l’Attestato di prestazione energetica (APE) nelle trattative per l’acquisto di un immobile?

26225123_ape-il-governo-propone-sanzioni-al-posto-della-nullit-1Il decreto legge 63/2013, convertito nella legge 90/2013, ha introdotto l’obbligo di informare tutti i possibili acquirenti di un immobile in vendita sui relativi consumi energetici già nella fase delle trattative. L’APE va poi consegnato alla fine delle trattative (ovvero alla conclusione del preliminare o comunque all’accettazione della proposta del futuro acquirente). La sanzione per il venditore (vedere anche SANZIONI) è fissata dall’art. 12 del DL 63 e varia da 3mila a 18mila € e può essere comminata dai responsabili dei controlli (Comuni e Regioni) al proprietario dell’immobile. Ma questa sanzione si applica solo a chi vìola “l’obbligo di dotare di un attestato” l’immobile in caso di vendita. Si ritiene quindi che non possa essere applicata se l’APE non è materialmente consegnata già durante la fase delle trattative. Alla sanzione pecuniaria si accompagna quella ben più grave della nullità del rogito con cui si completa la compravendita, in mancanza di APE.

L’immobile già in possesso di un vecchio certificato

  • Ho un certificato energetico già redatto per un immobile nel 2012. E’ ancora valido per una locazione che partirà dal primo settembre prossimo?

1013688_556792147692535_74328339_nSì. Il DL 63/2013 fa salvi gli attestati già rilasciati a due condizioni:

  1. l’attestato deve essere ancora in corso di validità (anche il precedente ACE dura dieci anni, a condizione che gli impianti certificati siano sottoposti alle revisioni periodiche previste dalla legge);
  2. l’attestato deve essere rilasciato in conformità alla precedente direttiva, ovvero riportare la conformità alla direttiva 2002/91/Ce.

 

Una regola imposta anche per le Locazioni Turistiche

  • Un privato è in procinto di stipulare un contratto di affitto per un’abitazione a uso vacanza in Emilia Romagna. Anche per questo tipo di contratti di locazione è necessario allegare l’ A.P.E. ?

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La risposta è affermativa, posto che il DLgs 192/2005 (anche a seguito delle modifiche introdotte dal DL 63/2013) non fa alcuna distinzione tra le locazioni abitative turistiche e non. Il rinnovato articolo 6, commi 2,3 e 3-bis, del DLgs 192/2005 dispone che, “nel caso di vendita, trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’ A.P.E. al potenziale acquirente o nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. L’ attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita , agli atti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”. Si tenga anche presente che la delibera di Giunta della regione Emilia Romagna, n°156 del 4 marzo 2008, dispone che “nel caso di locazione di interi immobili o unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base a quanto disposto ai punti 5,1 – 5,2 precedenti, lo stesso è consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso”.