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Dal 1 ottobre in vigore nuove norme sull’efficienza energetica degli edifici

Ott 14, 2015   //   by gnatta   //   Certificazione energetica  //  Commenti disabilitati su Dal 1 ottobre in vigore nuove norme sull’efficienza energetica degli edifici
l 15 luglio sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.162 tre provvedimenti che completano il quadro normativo italiano in materia di efficienza energetica degli edifici e che entreranno in vigore il primo ottobre 2015 che riguardano: modalità di calcolo della prestazione energetica e nuovi requisiti di efficienza e novità in materia di relazione tecnica e certificazioni energetiche degli edifici (APE).
Il primo decreto è volto alla definizione delle nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e dei i nuovi requisiti minimi di efficienza sia per i nuovi edifici che per quelli sottoposti a ristrutturazione. Il secondo decreto adegua invece gli schemi di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche. Con il terzo decreto, sono state infine aggiornate le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE).
Il nuovo modello di APE sarà valido su tutto il territorio nazionale e, insieme ad un nuovo schema di annuncio commerciale e al database nazionale dei certificati energetici (SIAPE), offrirà al cittadino, alle maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti.
Cambia il format dell’Attestato di Prestazione Energetica, cambiano le scale di riferimento e si pone più attenzione alla qualità dell’involucro edilizio.
Per quanto riguarda la scala delle classi energetiche, scompare la classe A+. Alla classe A si affianca un indicatore numerico che identifica i livelli di prestazione energetica in ordine crescente a partire da 1, livello più basso di prestazione energetica della classe A, a 4, livello più alto.
Inoltre, nell’APE sono ora indicate, oltre alla classe energetica, anche la prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro, ossia del fabbricato al netto del rendimento degli impianti presenti. Tali valori indicano come l’edificio, d’estate e d’inverno, isoli termicamente gli ambienti interni rispetto all’ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa dell’involucro può essere alta, media o bassa ed e’ indicata nell’APE sotto forma di un indicatore grafico del livello di qualità (e non piu’ attraverso una scala di 5 classi).
Altra novità importante è che per la redazione del nuovo APE, a partire dal 1 ottobre 2015, sarà obbligatorio eseguire almeno un sopralluogo.

Certificazione energetica A.P.E.: obbligo per i nuovi contratti di locazione, regola IMPOSTA ANCHE PER LE LOCAZIONI TURISTICHE

Lug 22, 2013   //   by gnatta   //   Certificazione energetica  //  Commenti disabilitati su Certificazione energetica A.P.E.: obbligo per i nuovi contratti di locazione, regola IMPOSTA ANCHE PER LE LOCAZIONI TURISTICHE

Cos’è l’ A.P.E.?

classiL’A.P.E. è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento. E’ uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A a G le prestazioni energetiche degli edifici. Al momento dell’ acquisto o della locazione di un immobile, oltre ad essere obbligatorio, è utile per informare sul consumo energetico e aumentare il valore degli edifici ad alto risparmio energetico. Viene effettuata una diagnosi energetica dell’immobile, analizzate le caratteristiche termoigrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento ed il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. In seguito il Certificatore compila il documento e rilascia il Certificato Energetico che sintetizza le caratteristiche energetiche dell’immobile. L’A.P.E. va conservato con il libretto della caldaia e va consegnato al nuovo proprietario o al locatario. L’A.P.E. è obbligatorio per legge. Nonostante, per le costruzioni esistenti possa sembrare una mera pratica burocratica, l’ APE è un documento che comporterà notevoli vantaggi nei prossimi anni. In particolare ci sarà:

  • aumento del valore di un immobile con consumi energetici bassi al momento della vendita o dell’affitto. Risparmio sulla bolletta e maggior comfort di una casa realizzata con i dettami dell’ edilizia ad alto risparmio energetico;
  • incentivazione alla costruzione di edifici ad alto rendimento energetico e ristrutturazioni energetiche con evidenti miglioramenti del livello di inquinamento da CO2.

Pubblicato in Gazzetta il decreto di recepimento della Direttiva 31

Nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5-6-2013 è stato pubblicato il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche’ altre disposizioni in materia di coesione sociale.”.Il Decreto recepisce la Direttiva 2010/31/ue, e stabilisce il proseguimento degli incentivi sulle ristrutturazioni edilizie e sulle riqualificazioni energetiche (detrazioni al 65% per efficienza energetica, ristrutturazioni e mobili al 50%). Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/2013  Vi ricordiamo che da tale data il certificato di prestazione energetica è obbligatorio anche per le locazioni e entrano in vigore le sanzioni previste, compreso la mancata indicazione dell’indice di prestazione energetica negli annunci immobiliari. Inoltre l’attestato di prestazione energetica,  il  rapporto  di  controllo  tecnico, la relazione tecnica, l’asseverazione di conformita’ e l’attestato di qualificazione energetica sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di  atto  notorio  ai sensi dell’articolo  47,  del   testo   unico   delle  disposizioni legislative   e   regolamentari   in   materia   di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445. In allegato il testo ufficiale. DL_63_2013

Contenuto degli annunci di vendita o locazione

Nell’attesa della definizione dello schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini, che sarà contenuto nel prossimo decreto e, in riferimento all’art.6 punto 8 del D.L 63/2013, per non incorrere nelle sanzioni previste, l’annuncio deve riportare:

  • l’ indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio EPi, inv e EPe, inv (rispettivamente per l’inverno e l’estate)
  • l’indice di prestazione energetica globale EPgl
  • la classe energetica

 

Una regola imposta anche per le Locazioni Turistiche

continua…

 

Domande

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Le Sanzioni 

continua…

In allegato un modello di attestato dove trovare i rispettivi valori. ACE RESIDENZIALE x annunci

Per ulteriori informazioni: http://www.aresfvg.it/